Verbale di Accordo
Il giorno 21 marzo 2019
tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
SLC CGIL, SLP CISL, UILposte,
FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e FNC UGL Com.ni
Premesso che
- con gli Accordi del 12 aprile 2016, del 13 giugno 2018 e del 17 ottobre 2018 le Parti hanno definito un sistema finalizzato a gestire le domande di trasferimento volontario avanzate dai lavoratori interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di assegnazione, tenendo conto sia delle esigenze tecnico, produttive, organizzative aziendali, sia delle istanze dei dipendenti;
- con l’Accordo del 13 giugno 2018 le Parti si sono impegnate ad incontrarsi per la definizione di una nuova intesa in materia di mobilità volontaria nazionale per gli anni 2019 e 2020, finalizzata ad agevolarne quanto più possibile lo scorrimento compatibilmente con le esigenze organizzative;
- in tale contesto le Parti ritengono opportuno proseguire l’iter di definizione del processo di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C e B, anche in considerazione delle risultanze emerse dall’implementazione del sopracitato Accordo del 17 ottobre u.s. in materia, nonché delle previsioni dell’intesa dell’8 marzo 2019
- con riferimento al personale inquadrato al livello B, l’Azienda, nell’esaminare le domande di trasferimento presentate, terrà conto delle azioni pianificate di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
Si conviene quanto segue
1. A partire dal 1 e fino al 15 febbraio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento volontario in ambito nazionale le risorse in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell’anno precedente:
- anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi;
- permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore a 18 mesi;
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati al primo e al secondo alinea non saranno oggetto di riproporzionamento.
2. Ai fini della mobilità volontaria nazionale di cui alla presente intesa, il lavoratore potrà presentare un’unica domanda di trasferimento per ciascun anno, esclusivamente nell’ambito del proprio settore di appartenenza e per una sola provincia ppartenente a regione diversa da quella di assegnazione, per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell’istanza ovvero, fermo restando il proprio livello inquadramentale, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione. L’Azienda redigerà un’unica graduatoria, comprendente il personale sia full time che part time, per ciascuna provincia e per ciascuna aggregazione di mansioni. In relazione alle esigenze tecnico organizzative, per ciascun semestre, l’Azienda potrà indicare le disponibilità o in maniera indifferenziata o distinte per il personale part time e full time.
Con riferimento al primo semestre 2019, ferme restando le disponibilità complessive espresse in FTE, l’Azienda fornirà l’elenco degli uffici disponibili, senza distinzione tra part time e full time, ad eccezione degli Uffici Postali a vocazione turistica per i quali, in relazione alle esigenze connesse al periodo estivo 2019, l’Azienda indicherà le disponibilità per il personale part time secondo modalità che formeranno oggetto di informativa alle OO.SS..
In merito all’impiego delle diverse tipologie di lavoro part time nei diversi ambiti organizzativi, le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di giugno p.v. per approfondire la tematica anche ai fini dell’applicazione della presente intesa.
In caso di adibizione a mansioni diverse non rientranti nella medesima aggregazione successiva alla presentazione dell’istanza di trasferimento, la relativa domanda sarà priva di efficacia, ferma restando la possibilità per il lavoratore interessato di presentare una nuova istanza, riferita alle nuove mansioni, a partire dall’anno successivo.
3. Le domande avranno validità per un anno.
4. Le domande di trasferimento che insistono sulla medesima provincia, per gli stessi settori professionali, per uguale livello inquadramentale e per il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale), saranno prese in considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:
b.1) Condizioni familiari
b. 1.1. famiglia monoparentale punti 10
b. 1.2. coniuge o in assenza primo figlio punti 7
b. 1.3. ciascun figlio fino a 8 anni punti 6
b. 1.4. ciascun figlio da 9 anni a 18 anni punti 5
b. 1.5 famiglia monoparentale (affidamento congiunto) punti 5
b. 1.6. genitore a carico punti 3
La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) verrà effettuata tenendo presente che:
- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel
caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio minorenne nei modi previsti dall’art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio
minorenne nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio minore di età ed al dipendente vedovo con prole minore di 18 anni;
- il punteggio di cui al punto b. 1.5 compete al dipendente, componente una famiglia
monoparentale, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l’affidamento
congiunto del figlio minore di età;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. e b.1.5. non compete nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.6. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.
b.2) Anzianità
- per ogni anno di anzianità di servizio punti 1,5
L’anzianità di servizio si determina con riferimento all’effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l’anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.
Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.
b.3) Presenza in servizio
- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo obbligatorio di maternità e paternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata; permessi sindacali RSU e RLS previsti dalla Legge 300/1970, permessi per decesso/grave infermità di cui all’art. 34, commi da VI a X del vigente CCNL, permessi per donazione di sangue e di emocomponenti, donazione di midollo osseo, donazione di organo) nell’anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni punti 15
Con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia, il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:
- dal sedicesimo al ventesimo giorno di assenza complessiva nell’anno di
maturazione dei requisiti, 0,50 punti per ciascun giorno;
- dal ventunesimo giorno di assenza complessiva nell’anno di maturazione dei
requisiti, 1 punto per ciascun giorno.
A tal fine saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia i periodi di ricovero
ospedaliero, documentati da certificazione medica rilasciata dalla struttura presso cui è
avvenuto il ricovero, nonché i periodi di prognosi che vi si riconnettono, parimenti
documentati dalla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero, nel limite massimo di
10 giorni per ciascun ricovero fino ad un massimo di 2 eventi all’anno.
* * *
In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio
più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il
personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.
In relazione alle province caratterizzate dalla presenza di isole minori, nel modello di
domanda di trasferimento dovrà essere evidenziata la eventuale disponibilità del lavoratore
ad essere trasferito verso le suddette isole. In caso di assenza di disponibilità, l’Azienda
procederà, secondo quanto disposto dall’ art. 38 lettera B) punto VII del vigente CCNL.
* * *
Le Parti convengono che il personale affetto da patologie di particolare gravità di cui all’art.
41 del vigente CCNL o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita
debitamente certificate potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai
requisiti stabiliti al punto 1. del presente accordo e le relative richieste verranno valutate
dall’Azienda indipendentemente dai criteri sopra individuati.
Analogo trattamento verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli
conviventi, coniuge o convivente “more uxorio” affetti da grave patologia di cui all’art. 41
CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l’effettuazione di terapie salvavita
debitamente certificate.
Del pari, saranno valutate dall’Azienda, indipendentemente dai requisiti di cui al punto 3., le
richieste di trasferimento presentate del personale con figli, fiscalmente a carico almeno al
50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come “croniche ed
invalidanti” dal Ministero della Salute - ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come
modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 maggio 2001, n. 279 - certificata da
una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell’invalidità civile
per i figli minorenni e nella misura almeno pari all’85% per i figli maggiorenni
L’Azienda si impegna a porre particolare attenzione ai casi di dipendenti che siano vittime
di reati penali, ivi inclusi quelli di genere, accertati da provvedimento giudiziario o in corso di
accertamento per i quali si determini una incompatibilità ambientale, individuando le
opportune soluzioni gestionali, tra cui prioritariamente l’applicazione temporanea presso
una sede indicata dal dipendente. Laddove le condizioni - adeguatamente documentate -
che hanno determinato l’esigenza di applicare temporaneamente il lavoratore/lavoratrice
presso altra sede rispetto a quella di assegnazione perdurino per un periodo almeno pari a
12 mesi, l’Azienda procederà al trasferimento dell’interessato/a presso la medesima sede.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 38, lettera A), punto XIV, ultimo capoverso del
vigente CCNL, l’Azienda conferma che terrà conto delle domande di trasferimento
presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle Forze Armate o di Polizia
(Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia
Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza).
Eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese dal lavoratore all’atto
della presentazione dell’istanza di mobilità volontaria nazionale, anche al fine della
valorizzazione del proprio punteggio, determineranno l’estromissione del medesimo dalla
relativa graduatoria e l’impossibilità di presentare domanda di mobilità per i tre anni
successivi, ferma restando da parte dell’Azienda la valutazione della condotta del
dipendente ad ogni effetto di legge e di contratto.
5. Tutte le domande di trasferimento dovranno essere presentate da parte degli interessati
mediante l’applicativo che sarà disponibile sul portale intranet postepernoi.
I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno
alternativamente: a) inserire la domanda a sistema tramite il proprio responsabile; b)
richiedere l’inserimento a sistema della domanda tramite la propria funzione di Macro Area
Risorse Umane.
6. Entro il mese di marzo di ciascun anno l’Azienda pubblicherà la graduatoria delle domande
di trasferimento, ordinate sulla base dei criteri di cui sopra; per l’anno 2019, le graduatorie
saranno pubblicate entro il 19 aprile p.v. A valle della pubblicazione, le persone interessate
potranno inviare via email, agli indirizzi che saranno resi noti dall’Azienda, osservazioni e/o
eccezioni alla graduatoria stessa; le medesime dovranno pervenire per l’anno 2019 entro il
30 aprile p.v. e per l’anno 2020 entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie. L’Azienda provvederà, entro i successivi 10 giorni, alla valutazione
delle richieste e all’eventuale aggiornamento degli elenchi.
7. Con specifico riferimento all’anno 2019 le domande di trasferimento dovranno essere
presentate nel periodo dal 26 marzo al 15 aprile; le nuove graduatorie diventeranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi ed avranno validità fino alla
pubblicazione delle successive. Le graduatorie relative all’anno 2020 cesseranno di avere
efficacia alla data del 31/12/2020, in coerenza con il periodo di vigenza del presente
accordo.
8. Per ciascun anno di vigenza del presente accordo, l’Azienda provvederà a rendere note le
disponibilità relative alla mobilità volontaria nazionale con cadenza semestrale e, in
particolare, nei mesi di aprile e novembre; con specifico riferimento al primo semestre
2019, l’Azienda comunicherà le disponibilità in ambito nazionale entro il 15 giugno p.v..
9. Le Parti convengono di proseguire in continuità con il processo definito nell’ambito della
sopracitata intesa del 17 ottobre 2018, finalizzata ad efficientare le tempistiche per la
realizzazione dei trasferimenti attraverso il ricorso all’apposito applicativo informatico
disponibile sulla intranet aziendale postepernoi.
I lavoratori inseriti utilmente nelle graduatorie nazionali, divenute definitive alla data di
pubblicazione, potranno accedere al suddetto applicativo e visualizzare le sedi disponibili
nell’ambito della provincia opzionata in fase di presentazione della domanda di
trasferimento per il relativo anno; i medesimi avranno inoltre evidenza della propria
posizione nella graduatoria verso la provincia medesima.
Il singolo lavoratore potrà, tramite l’applicativo, indicare in ordine di priorità gli uffici di
eventuale interesse, riportando nell’apposito spazio da un minimo di un ufficio ad un
massimo del numero complessivo degli uffici disponibili nell’ambito della provincia.
Laddove il lavoratore non opzioni alcuna scelta oppure non acceda all’applicativo nei
termini previsti, si considererà rinunciatario relativamente alle disponibilità aziendali rese
note nel singolo semestre, ferma restando la sua collocazione utile in graduatoria - nei limiti
della validità di quest’ultima - e la possibilità di effettuare un’eventuale successiva scelta in
relazione alle nuove disponibilità che l’Azienda renderà note nel semestre successivo.
L’applicativo consente inoltre di formalizzare l’eventuale rinuncia al trasferimento.
In caso di indicazione dell’ordine di priorità solo per alcune delle sedi disponibili nell’ambito
della provincia, il dipendente verrà considerato rinunciatario rispetto alle sedi non indicate.
In seguito alla chiusura dell’applicativo, la scelta espressa da ciascun lavoratore diventerà
irrevocabile con la conseguenza che eventuali rinunce che dovessero pervenire
successivamente non saranno prese in considerazione.
In tal senso, l’Azienda provvederà a dare esplicita evidenza della irrinunciabilità del
trasferimento conseguente alla scelta effettuata attraverso l’applicativo informatico
dedicato.
Entro 10 giorni dalla chiusura della fase di scelta degli uffici, l’applicativo procederà
autonomamente all’associazione tra le sedi disponibili ed i singoli lavoratori, sulla base del
relativo posizionamento in graduatoria e delle priorità dai medesimi espresse.
L’associazione della sede al singolo lavoratore determina automaticamente il trasferimento
- che avrà decorrenza non successiva a 3 mesi fatte salve particolari esigenze di carattere
organizzativo - del lavoratore che risulti pienamente idoneo alla mansione,
indipendentemente dalla situazione di organico della sede di provenienza. Tale modalità, ivi
incluso l’utilizzo dell’applicativo di cui sopra, verrà analogamente adottata ai fini della
mobilità regionale.
In coerenza con le previsioni di cui al vigente CCNL, la condotta del lavoratore che, in
seguito all’associazione della sede per la quale aveva espresso interesse, non prenda
servizio presso l’Ufficio di trasferimento potrà essere valutata dall’Azienda ad ogni effetto di
legge e di contratto.
10. L’effettivo trasferimento è subordinato alla sussistenza della piena idoneità alle mansioni -
anche con riferimento all’utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali previsti per la specifica
prestazione lavorativa nonché alle relative modalità di svolgimento - cui la richiesta di
trasferimento si riferisce che dovrà sussistere al momento della scelta dell’ufficio di
destinazione (intendendosi per tale il 7° giorno antecedente all’apertura dell’applicativo utile
ad indicare le sedi di preferenza), nonché alla data di efficacia prevista per il trasferimento
medesimo.
11. L’effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato:
al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento medesimo, della
risorsa interessata. Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che
hanno ab origine un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in
Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno
sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli
Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio
2012, del 21 marzo 2013 del 30 luglio 2015 e del 19 giugno 2018);
all’eventuale accettazione da parte del lavoratore in regime part time della modifica
dell’articolazione oraria della prestazione di lavoro, in coerenza con le esigenze
dell’ufficio di destinazione.
In via eccezionale, per ragioni documentate, sarà facoltà del lavoratore richiedere il
differimento dell’effettivo trasferimento fino ad un massimo di 3 mesi dalla data comunicata.
12. Le Parti concordano che l’attivazione con cadenza semestrale della mobilità volontaria
nazionale avverrà in seguito alla realizzazione della mobilità prima a livello provinciale (con
l’obiettivo di garantire una corretta perequazione tra i diversi Comuni della Provincia) e poi
in ambito regionale, in coerenza con le modalità che saranno definite a livello territoriale.
13. Sulla base di quanto definito con la presente intesa, entro il mese di aprile 2019 le Parti si
incontreranno a livello territoriale per regolamentare le domande di trasferimento volontario
in ambito provinciale e regionale.
14. I fabbisogni riservati allo scorrimento delle graduatorie di mobilità regionale saranno resi
noti da parte dell’Azienda con cadenza semestrale nei mesi di febbraio e di settembre di
ciascun anno.
All’esito dei processi di mobilità regionale, l’Azienda darà evidenza secondo le tempistiche
di cui al precedente punto 8. delle disponibilità per la mobilità volontaria nazionale.
15. L’Azienda, nel confermare l’obiettivo di ottimizzare ed agevolare il processo di mobilità
nazionale e al fine di garantirne la corretta gestione, fornirà alle OO.SS. nei mesi di giugno
e di dicembre di ciascun anno lo stato di avanzamento e la relativa consuntivazione dei
trasferimenti disposti in applicazione del presente accordo, ferma restando la possibilità per
le OO.SS. di richiedere un apposito momento di confronto.
16. Il presente accordo avrà validità per gli anni 2019 e 2020 ferme restando eventuali intese
che dovessero intervenire nel corso degli incontri sindacali previsti dal presente accordo.
***
Con riferimento all’elenco dei settori e delle figure professionali aggregate, le Parti si incontreranno
entro il mese di settembre del corrente anno per uno specifico approfondimento della materia, al
fine di valutare la possibile semplificazione delle aggregazioni medesime per l’anno 2020.
Nessun commento:
Posta un commento